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Adozione in Cina

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Adozione in Cina

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Kangtao, Kaiming, Tian, Guogang… Sono i nomi dei bambini cinesi già arrivati in Italia, tutti appartenenti alle liste speciali e quindi “imperfetti”, portatori di varie problematiche o patologie. Oppure sono bambini grandi, ovvero oltre i 7 anni di età. Vederli correre, giocare, interagire con i genitori, ripetere parole in italiano ed esprimere in questa lingua le loro prime necessità, porta naturalmente a chiedersi se i fi umi di parole spesi per queste liste speciali non siano solo un modo “nostro” di affrontare le cose: tante parole un poco lontane, alla fi ne, dalla realtà.

Le adozioni in Cina sono iniziate da parecchio tempo, da Luglio 2009, e più di 50 minori sono stati proposti e accettati; 2 o 3 bambini sono stati rifi utati alla prima proposta (ci sono anche casi come questo), abbiamo fatto tutto il possibile per aggiornare le coppie ogni volta che acquisivamo nuove informazioni, ma soprattutto abbiamo cercato di sfatare l’idea che Cina sia sinonimo di bambini malati.

I bambini grandi e i bambini con necessità speciali sono ormai il leit motif di tutti i paesi dove l’adozione internazionale è nata, dieci o venti anni fa, e che hanno avuto la possibilità di lavorare in questa direzione. Il CCAA (China Center for Adoption Affairs), l’ente con cui il Cifa collabora, al momento è ancora al vaglio delle domande di adozione ricevute nel 2006 dagli USA (una media di 2000 domande al mese). Per ovviare a questo fatto, da aprile 2007 sono entrati in vigore dei parametri più restrittivi di accettazione delle coppie (quelle attualmente seguiti dal Cifa).

“Vedere i primi bambini appartenenti alle liste speciali della Cina che giocano, corrono e interagiscono con i nuovi genitori, porta a chiedersi se i fi umi di parole spesi per queste liste nonfossero un modo fi n troppo complesso di affrontare la realtà.”
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Re: Adozione in Cina

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Volere un bambino dalla lista normale vuol dire perciò attendere un numero di anni ormai sconosciuti, ma certamente superiore a 3, per poi avere, forse, un bambino piccolo e sano.

Dico forse perché “bambino sano”, in realtà, vuol dire che nei suoi pochi mesi di vita non si è notato nulla che possa far pensare a qualche problema, ma che questo problema potrebbe venire fuori appena ritornati a casa: il rischio sanitario, dunque, esiste anche nella lista “normale”. Certo non sarà un bambino affetto da labiopalatoschisi o da una malformazione dell’orecchio, o non avrà un dito in più o in meno della mano o del piede, ma potrebbe manifestare in seguito altre patologie, che fi no a quel momento della sua vita non era stato possibile diagnosticare. Una delle prime “mamme Cina”, la prima in assoluto ad entrare in ospedale con il suo bimbo per risolvere il problema medico da cui è affetto con un intervento chirurgico, mi ha detto: “Circoscrivere mio fi glio al suo problema sanitario è troppo riduttivo, lui è tante altre cose, lui è un mondo intero di altre cose…” Mentre lo diceva i suoi occhi brillavano di felicità e il suo sguardo avvolgeva e abbracciava il suo piccolo, un esserino indifeso che, con la fl ebo nel piedino, dormiva placidamente, forse ancora un po’ sotto l’effetto degli anestetici. Oltre ai problemi sanitari, un altro punto dolente delle adozioni in Cina sono i tempi di attesa.

Tempi di attesa non ipotizzabili e, soprattutto, non considerabili come dati certi e ripetibili. Il CCAA corregge il “tiro” periodicamente, emanando prima normative più restrittive, e allargando in seguito le maglie per indicare che sta monitorando attentamente ciò che sta facendo e le relative conseguenze; si dimostra quindi pronto a cambiare le sue disposizioni se queste penalizzano i bambini della “special list”.

Della Cina si è scritto e si scrive di tutto e di più. La politica del fi glio unico sta avendo conseguenze gravi sul futuro equilibrio sociale futuro della nazione cinese, le modalità di applicazione di questa legge hanno fatto molto discutere soprattutto perché, all’inizio, sono state perentorie e violente; oggi lo sono forse meno, ma tolgono pur sempre una libertà di scelta per noi imprescindibile. Credo comunque che la grandezza (numerica) di questo paese renda ogni decisione più complessa che altrove, perchè le conseguenze non sono quelle di un torrente in piena che esonda, ma di un vero e proprio tsunami. I tempi di attesa dipendono quindi dalla coppia, e dalla disponibilità che quest’ultima esprime nel considerare la check-list [un documento in cui la coppia conferma o meno l’accettazione di patologie più o meno gravi da cui il bambino potrebbe essere affetto, NdR].
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Re: Adozione in Cina

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Una serie di “no” non va solo ad impattare con la disponibilità di base richiesta dall’ente per ogni paese ma, nello specifi co, rende impossibile avere un qualsiasi abbinamento da essa. Più la disponibilità è ampia, più il Cifa può trovare dei bambini da proporre. Cosa accade, o meglio in quanto tempo accade tutto il resto, è frutto di decine di variabili, non ultime gli aggiornamenti o approfondimenti richiesti al Cifa in caso di coppie la cui relazione dei servizi sociali non sia “fantastica”. Se all’inizio ci siamo sentiti forti perché questi approfondimenti non erano richiesti, la successiva esperienza ci aveva fatto pensare che bastava “integrare positivamente” perché la coppia fosse accettata.

Ora possiamo affermare con cognizione di causa che i parametri richiesti devono essere soddisfatti fi n dall’inizio, e che non basta il lavoro fatto poi dall’ente per “raddrizzare” una situazione.

La privacy, che riteniamo ancora più importante in questi casi, non ci permette di dire quale è stata la disponibilità data dalle coppie che hanno dei minori abbinati, ma alcune di loro si sono rese disponibili per essere contattate. Sono poi certa che la solidarietà e la comunicazione nata fra il folto gruppo in attesa su questo paese possa fare il resto; la cosa importante è fare la domanda giusta e soprattutto aver voglia di “ascoltare” la risposta: “Un fi glio non è il suo problema sanitario, ma tanto altro”.
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Re: Adozione in Cina

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Requisiti relativi agli adottanti previsti dalla normativa interna


Legge in materia di adozione del 29 dicembre 1991 emendata dal decreto presidenziale n° 10 del 4 novembre 1998 (entrato in vigore il 1 aprile 1999);
Regolamento del 10 novembre 1993 relativo all’adozione di minori cinesi da parte di stranieri.


Requisiti relativi agli adottanti

Tutte le persone senza figli, single o coniugate, dichiarate fisicamente e moralmente idonee che hanno più di 30 anni;
Se l’adottante è sposato, il minore deve essere adottato congiuntamente dai due sposi, che devono avere entrambi più di 30 anni;
Un adottante di sesso maschile, celibe, che desidera adottare un minore di sesso femminile, deve avere più di 40 anni di differenza con l’adottando;

Le moderne legislazioni pongono al centro del processo adottivo il minore, inteso come soggetto di cui devono essere garantiti i diritti e la tutela del suo stato psico-fisico. Dalla centralità attribuita al minore, dei suoi diritti ed interessi, deriva che le autorità si preoccupino innanzitutto di verificare la capacità della coppia richiedente a garantire questi diritti ed interessi.

I requisiti richiesti dal legislatore italiano per poter adottare, sono gli stessi per l'adozione nazionale e per quella internazionale anche se si tratta di percorsi differenti: per l’adozione internazionale, poi, si richiede una particolare capacità della coppia a divenire famiglia multiculturale e di apertura rispetto alla differenze, non solo somatiche. Sempre con riferimento all'adozione internazionale occorre inoltre considerare anche l'ordinamento relativo l'adozione dello Stato estero, che in molti casi pone dei requisiti più stringenti o aggiuntivi alle coppie richiedenti l'adozione rispetto quelli posti dal legislatore italiano come, ad esempio, la differenza di età tra adottanti e minori talvolta più ristrettiva rispetto al nostro ordinamento. Inoltre, è necessario considerare la realtà dell’abbandono nei singoli Paesi e le risposte socio-assistenziali che gli stessi mettono in atto a favore delle famiglie in difficoltà e dei minori.

L'art. 6 della legge 184/83, come modificata dalla legge 149/2001, che disciplina l'adozione, stabilisce che l’'adozione è permessa ai coniugi uniti da vincolo matrimoniale da almeno tre anni Nel caso in cui tale il vincolo sia stato contratto da meno di tre anni, ma vi sia stata pregressa convivenza per un periodo almeno pari al complemento dei 3 anni., i coniugi possono presentare la disponibilità all’adozione provando, tramite documenti o testimoni, di aver convissuto in maniera continua e stabile, antecedentemente alla celebrazione del matrimonio. Detta prova sarà valutata dall’Autorità giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni). Sempre dal requisito sulla sussistenza del vincolo coniugale, deriva che i coniugi, per poter adottare, non devono avere in corso alcun procedimento di separazione o essere separati anche di fatto.
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Re: Adozione in Cina

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La legge fissa poi un limite massimo e minimo per la differenza di età che deve intercorrere tra il minore adottabile e la coppia di adottandi:

la differenza minima di età tra adottante e adottato è di 18 anni;
la differenza massima di età tra adottanti ed adottato è di 45 anni.

Il limite dato dalla differenza massima di età, 45 anni, può essere derogato dal Tribunale per i Minorenni esclusivamente nell’interesse del minore in stato di abbandono. Il limite è altresì derogabile anche quando è superato da uno solo dei due coniugi, ma comunque in misura non superiore a dieci anni (in pratica non oltre i 55 anni di differenza).

Infine, la legge stabilisce che i coniugi debbano essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Questi non sono requisiti di natura formale, facilmente accertabili, ma requisiti di natura sostanziale, il cui accertamento comporta una valutazione che entri nel merito delle risorse, personali e materiali, della coppia.

Competente dell'accertamento della sussistenza di questi requisiti è il Tribunali per i Minorenni che, per quanto riguarda il Lazio, si avvale della collaborazione e delle professionalità dei G.I.L. Adozioni.
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