Adottare un bambino: alcune indicazioni utili
Chi può presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione?
La domanda può essere presentata da una coppia sposata da almeno tre anni, non separata, nemmeno di fatto, al Tribunale dei Minori, in genere, competente per la città di residenza di entrambi i coniugi, ma anche ai coniugi che, sia pure in difetto di tale requisito temporale, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (art. 6, comma 4). L’art. 44 consente in taluni specialissimi casi, quale ad esempio il caso di parentela con il minore da adottare che sia rimasto orfano di padre e madre, che il minore possa essere adottato anche da persone non coniugate. Non è necessario però che la domanda sia presentata al Tribunale dei Minori di zona, perché la legge prevede la possibilità di presentarla anche presso altri Tribunali (art. 22). È però necessario che la coppia abbia la residenza nel medesimo indirizzo, e ciò ovviamente per dimostrare la convivenza della coppia. Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, il tribunale competente al quale rivolgere la domanda è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza, il Tribunale per i minorenni di Roma. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando; è consentita però l’adozione oltre detti limiti quando solo uno dei due coniugi supera il limite massimo dei 45 anni.
Quali documenti devono essere presentati?
La dichiarazione di disponibilità si presenta in carta semplice ma devono essere allegati i seguenti documenti: certificato di nascita dei richiedenti; certificato di stato di famiglia; la dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti; certificato rilasciato dal medico curante; certificati di servizio del proprio datore di lavoro con allegata l’ultima dichiarazione dei redditi; certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti; atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto. . Anche se molti dei documenti sono gli stessi in tutti i Tribunali, è bene comunque sempre chiedere prima allo sportello della cancelleria del Tribunale scelto quali documenti devono essere allegati alla domanda, perché vi potrebbero essere delle variazione da Tribunale a Tribunale. Preparata detta documentazione si deposita il tutto unitamente alla domanda di adozione, in duplice copia, presso la cancelleria del Tribunale dei Minori prescelto. La dichiarazione di disponibilità per l’adozione nazionale vale tre anni dalla sua presentazione in Tribunale, e nel caso in cui nell’arco dei tre anni non dovesse avvenire alcun abbinamento con minori, la domanda può essere rinnovata.
Che succede una volta presentata la documentazione?
Presentata la domanda viene assegnato un numero di ruolo, si tratta di un numero di riferimento che dovrà essere conservato per poi poter richiedere nel futuro informazioni alla cancelleria sullo stato della pratica. A questo punto il Tribunale incarica i servizi sociali di zona di svolgere gli accertamenti necessari per valutare l’ambiente familiare in cui il minore dovrebbe essere inserito, le motivazioni delle coppie ed anche l’aspetto economico della famiglia (art. 22). In detta fase è bene sapere che gli assistenti sociali hanno anche il compito di presentare alla futura coppia di genitori adottandi le criticità che la scelta può comportare, anche al fine di aiutare la coppia stessa a fare una scelta ponderata, non solo relativamente all’adozione, ma anche per la scelta del numero di bambini che si è disponibili ad accogliere, la loro età, le eventuali problematiche di salute e così via. Alla fine dei colloqui gli assistenti sociali redigono una relazione, che viene inviata direttamente in Tribunale.
Come si svolge l’affido preadottivo e come si arriva alla sentenza di adozione?
Ritenuta la coppia idonea all’adozione, il Tribunale può, tra tutte le coppie che hanno presentato la dichiarazione, scegliere quella che ritiene più idonea alle esigenze del minore e con ordinanza ne dispone l’affido preadottivo (art. 22) per la durata di un anno, che può essere prorogato di un altro anno. L’incontro tra la coppia ed il minore avviene in genere presso la struttura che accoglie il minore in modo graduale con l’ausilio degli assistenti sociali o dei responsabili delle case famiglia o dei diversi istituti di accoglienza. Nel corso del periodo dell’affido preadottivo il tribunale vigila sul buon andamento dell’affido stesso per mezzo dei servizi sociali di zona (art.22). Trascorso il termine dell’affido preadottivo, gli assistenti sociali che hanno seguito la coppia devono redigere la relazione finale ed inviarla al Tribunale, il quale sentiti i coniugi, il tutore ed il Pubblico ministero dispone l’adozione con sentenza emessa in camera di consiglio, che verrà annotata dall’ufficiale di stato civile. Non è facile dare un’indicazione precisa dei tempi necessari per la conclusione dell’iter, perché questi possono cambiare da Tribunale a Tribunale vista la complessità della procedura e le numerose figure professionali coinvolte. La sentenza conclude questa fase. L’art. 27 disciplina gli effetti della sentenza di adozione: 1) il minore acquista lo stato di figlio legittimo della coppia e ne assume il cognome; 2) cessano tutti i rapporti con la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali.

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